Anche con riferimento a fatti e vicende svoltisi prima dello spirare del termine per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, è possibile, nella risoluzione delle controversi, ispirarsi ai criteri da questa adottati, in particolare al criterio che addossa alla banca il rischio dello smarrimento, del furto, della sottrazione o in genere dell’utilizzazione fraudolenta ad opera di terzi delle carte di credito e degli altri strumenti di pagamento, salvo il caso di dolo o colpa grave del titolare dello strumento. Le disposizioni delle direttive comunitarie non ancora attuate o non correttamente attuate negli ordinamenti nazionali, quando siano incondizionate e sufficientemente precise (c.d. autoesecutive) e sia scaduto il termine per il loro recepimento, possono essere invocate, all’interno degli Stati membri, nelle controversie tra privati.