La tardività della denuncia dei prelievi fraudolenti, operata dalla cliente (la denuncia avvenne l’11 maggio 2009 in relazione a prelievi operati il 1° e 3 aprile 2009) e la circostanza che tali prelievi erano stati notificati alla cliente via SMS al numero di cellulare dalla cliente stessa comunicato alla banca, non appaiono circostanze idonee ad integrare gli estremi della colpa grave, tanto più ove si consideri che la cliente, all’epoca residente in uno dei territori interessati dal grave sisma del 6 aprile 2009, dichiara, del tutto plausibilmente, di aver dovuto, per effetto di tale evento, abbandonare precipitosamente la propria abitazione, dimenticando in essa il cellulare che venne recuperato solo diversi giorni dopo. Deve infatti ritenersi che versa in colpa grave il soggetto che ponga in essere comportamenti improntati a negligenza ed imprudenza del tutto abnormi e non giustificati da alcuna circostanza del caso concreto.