L’art. 2, comma terzo, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 impone alla banca cedente un’obbligazione risarcitoria in favore del cliente, derivante dal ritardo nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, a prescindere da eventuali profili di imputazione del ritardo alla stessa banca cedente. Tuttavia, affinché il ritardo assuma rilevanza agli effetti della norma ivi prevista, è necessario che l’anzidetto termine di trenta giorni decorra «dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione». La lettera della legge è chiara nell’individuare il dies a quo della decorrenza del termine di trenta giorni solo ed esclusivamente con riferimento alla data della richiesta di collaborazione interbancaria, senza che alcun altro evento o atto possa essere considerato come assimilabile a quello legislativamente previsto. Coerentemente, tale circostanza non può dirsi provata dalla produzione agli atti del messaggio di posta elettronica inviato dallo studio notarile incaricato di formalizzare la surrogazione del mutuo alla direzione della filiale di riferimento della banca cedente.