L’art. 10-bis della legge n. 386/1990 che, ai fini del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, devono essere iscritte in detto archivio, fra l’altro, le generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento e i dati identificativi delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo; mentre l’art. 10 del decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001 n. 458 stabilisce al comma 2 che “I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche di autorizzazioni all’utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni”. I dati normativi convergono dunque sul punto che la revoca, da parte dell’intermediario, dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento (di credito, ecc.) rilasciata ad un determinato cliente è presupposto indefettibile della legittimità dell’iscrizione nell’archivio CAI. Ciò detto, si evidenzia come il provvedimento di revoca o annullamento della carta di credito da parte della banca debba ritenersi inutiliter datum laddove preceduto, qualche mese prima, dalla disdetta operata dal cliente con riferimento alla medesima carta.