Deve ritenersi illegittima la segnalazione del cliente titolare della carta di credito nell’archivio CAI pur nella consapevolezza che questo aveva già assunto mesi prima l’iniziativa di chiedere l’annullamento della carta credito oggetto di segnalazione e che il problema derivava non dalla qualità di “cattivo pagatore” del cliente, bensì dalla esistenza di una contestazione, avviata altresì in sede giudiziale, nei confronti dell’esercente in merito a vizi e difformità della merce compravenduta (iscrizione in CAI per di più avvenuta in assenza di qualsiasi preventiva comunicazione al cliente). Ne consegue fondatezza della domanda del cliente di provvedere alla cancellazione della segnalazione, oltre alla domanda risarcitoria nei riguardi della banca, a fronte dell’iscrizione illegittima da questa operata e più in generale della violazione dei canoni della correttezza, della trasparenza e della buona fede, che devono ispirare la sua condotta in ogni tipo di relazione con la clientela.