L’art. 145 del codice della privacy (d. lgs. n. 196/2003), secondo cui i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003, tra i quali anche “la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, […], possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante”, non sancisce la competenza esclusiva del Garante per la protezione dei dati personali, relativamente alle controversie scaturenti dalla violazione dei diritti di cui all’art. 7 del citato testo normativo, bensì prevede una competenza concorrente del Garante medesimo e dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Ciò rende incontestabile la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario e dunque ineccepibile il ricorso a tale organismo (in alternativa all’A.G.O.) relativamente a controversie che scaturiscono da rapporti intermediario finanziario/cliente, aventi come contenuto la prestazione di servizi bancari e finanziari, qual è, tipicamente, il servizio inerente al rilascio di carte di credito.