In caso di illecità segnalazione alla centrale rischi, laddove si alleghino quali voci di danno: la difficoltà di accedere ad un finanziamento richiesto ad un terzo intermediario per circa € 15.000,00; il discredito personale derivante dalla segnalazione negativa in centrale rischi. Deve ricordarsi che, relativamente alla prima voce, si versa sul terreno del danno da “perdita di chance”: in proposito, è pacifico che alla chance perduta non può attribuirsi il medesimo valore del bene o diritto, rispetto al quale sussiste quell’aspettativa di fatto o quella speranza di conseguimento che si è soliti indicare con il termine “chance”; andrebbe piuttosto di volta in volta calcolata, tenendo conto di tutte le circostanze e le contingenze del caso concreto, la percentuale realistica delle possibilità di ottenimento di quel determinato bene o diritto da parte di chi lamenta il danno consistente nel non averlo potuto conseguire. Quanto alla seconda voce di danno è astrattamente possibile prendere in considerazione, e cioè a quella relativa al discredito personale del segnalato, in questo caso il pregiudizio suddetto debba ritenersi assorbito nella precedente voce di danno, giacché il discredito si è risolto ed è sfociato nella diffidenza del terzo intermediario e nella difficoltà di quest’ultimo a concedere il finanziamento richiesto.