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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Affidamento del cliente

Collegio di Roma, 14 ottobre 2010, n.1080

8 Luglio 2011

 

In caso di surroga del mutuo, laddove la banca subentrante comunichi con lettera raccomandata a.r. all’istituto di credito cedente l’intenzione del mutuatario «ai sensi dell’art. 1202 cc e dell’art. 8 del D.L. 7/2007 convertito in Legge n. 40/2007 di voler procedere all’estinzione del finanziamento di originari 88.000,00 euro (ottantottomila/00) e di voler conseguentemente surrogare la scrivente Banca nei diritti da Voi vantati a tale titolo nei confronti dello stesso, nonché nella garanzia ipotecaria», richiedendo altresì il conteggio finale di estinzione del mutuo in essere, tale comunicazione è idonea ad assumere rilevanza al fine di valutare il legittimo affidamento del cliente relativamente all’inizio del procedimento di surrogazione del mutuo. Emerge, quindi, la violazione dell’art. 1337 cod. civ., il quale impone alle parti il comportamento secondo buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto.


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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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