Nel caso di bonifici fraudolenti a mezzo il servizio di home banking, la cliente, al fine della richiesta di risarcimento del danno nei confronti della banca, non soddisfa l'onere della prova a suo carico laddove risulta incontestabile che l’accesso al conto corrente sia avvenuto attraverso l’uso delle credenziali di accesso fornitele dall’intermediario e non custodite dalla cliente con la necessaria e dovuta diligenza. Ad escludere ogni responsabilità della banca appare altresì decisivo il fatto che, all’atto della sottoscrizione del contratto, la cliente abbia omesso di munirsi del sistema token messo a disposizione della clientela nel foglio informativo di comparto, vigente al momento della sottoscrizione del contratto (nel caso di specie, la banca aveva contestato il fatto che: a) l’accesso al conto corrente era avvenuto mediante l’inserimento delle credenziali relative al rapporto di Internet Banking intestato ai cognugi cointestatari; b) che la coniuge, nella fase antecedente alla sottoscrizione del contratto per il servizio di Internet Banking, aveva ricevuto la informativa antitruffa con la quale era resa edotta delle adottande prassi operative idonee a non esporsi ai rischi di indebiti inserimenti nel conto corrente, unitamente alla raccomandazione di dotarsi di specifici software di sicurezza da installare nella postazione da utilizzare per i collegamenti al servizio; c) che alla stessa era stato offerto, al costo (una tantum) di euro 15,00, il sistema di protezione DIGIPASS, che la cliente aveva rifiutato di acquistare, omettendo, così, di adottare un sistema di protezione che permetteva di modificare in automatico, dopo ogni accesso del cliente, la password dispositiva relativa al contratto).