Se è vero che del protesto non v’è necessità alcuna ove si tratti di esperire l’azione diretta, tuttavia anche in tal caso il protesto non è vietato: ben può dirsi infatti che anche in tale ipotesi il creditore abbia interesse a far accertare con un atto autentico l’avvenuta presentazione e quindi la mora del debitore. La finalità del protesto non costituisce infatti un limite intrinseco alla legittimità del protesto stesso, che si ritiene pertanto ammissibile anche quando non esista un’azione di regresso da esercitare, come nell’ipotesi di pagherò cambiario azionato dal primo prenditore: anche in tal caso il protesto può ritenersi giustificato dall’interesse del portatore a far constatare la mora del debitore, nonché ad esercitare una pressione psicologica sullo stesso, dato il discredito commerciale provocato dalla pubblicità che accompagna il protesto medesimo.