A fronte dello smarrimento e tardivo ritrovamento della cambiale che abbia comportato l'impossibilità di levare il protesto, l'intermediario non può eccepire che nessun danno abbia subito il cliente, avendo egli la possibilità di esperire l’azione diretta nei confronti dell’emittente del titolo. Tutte le azioni esperibili dal titolare di un credito cambiario richiedono infatti il possesso del titolo di credito sia per promuovere un giudizio di cognizione fondato sul rapporto sottostante all’emissione del titolo, sia per dare inizio ad una esecuzione forzata o per intervenire in un procedimento esecutivo promosso da altri creditori. Perciò il ritardo nell’agire per il recupero del proprio credito deve ritenersi circostanza idonea ad esporre il creditore al rischio concreto di essere preceduto da altri creditori nell’aggredire il patrimonio del debitore con la conseguenza di vedere frustrata la sua aspettativa di realizzare il proprio credito.