Dal contratto di apertura di credito quale disciplinato dal codice civile discendono l’obbligo della banca di tenere la somma, predeterminata nell’ammontare e per il periodo stabilito, a disposizione del cliente e il diritto di questi di disporre della stessa, in più volte e secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti, come previsto dall’art. 1843 c.c., ovvero in qualsiasi momento, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito, se l’apertura è regolata in conto corrente, a norma dell’art. 1852 c.c. Non concretano diversamente l’apertura di credito i contratti i quali, pur prevedendo la concessione di un fido al cliente non determinano con immediatezza l’insorgenza dell’obbligazione della banca e del corrispondente diritto del cliente, ma prevedono che il fido sarà completamente operante al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e solo nell’ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell’atto a quella condizione o a quella circostanza.