Con specifico riguardo ai servizi on line di corporate banking interbancario offerti al cliente, il corretto adempimento dell’obbligo di diligenza presuppone che l’intermediario adotti tutte le precauzioni necessarie e istituisca, mettendoli a disposizione del cliente, tutti i presidi di sicurezza adeguati allo scopo e all’evoluzione scientifica. Tale obbligo di diligenza deve ritenersi assolto laddove risulti che l’intermediario avesse in almeno due occasioni offerto al proprio cliente strumenti di sicurezza più raffinati rispetto a quelli ab origine dallo stesso utilizzati per l’accesso ai servizi on line. Nel caso di specie, in particolare, la banca aveva offerto la possibilità di utilizzare dispositivi automatici che generavano ad ogni operazione un codice di accesso diverso, ma ciò nonostante il cliente aveva invece continuato ad utilizzare i codici tradizionali. Per converso, deve ritenersi onere del cliente utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici messi via, via a disposizione dalla banca, al fine di evitare che ciò si verifichi. Pertanto, qualora il cliente abbia scelto di non sfruttare i servizi aggiuntivi offerti dalla banca a presidio di una sicurezza maggiore, non può poi addossare alla banca medesima le conseguenze negative risultanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte dell’intermediario di tutte le precauzioni necessarie.