Deve escludersi la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario a decidere controversie in materia di collocamento di polizze unit linked da parte delle banche. La sottoscrizione di una polizza unit linked, infatti, rientra sicuramente tra le attività di investimento finanziario ai sensi della Sez. I, par. 4, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.09 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), secondo cui “all’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Si può infatti dubitare che tali polizza abbiano esclusivamente natura di investimento finanziario, essendo presente anche una componente assicurativa, ma certamente non si può sostenere che essa sia attinente a servizi bancari, avendo le banche anche un ruolo di intermediazione assai limitato, come previsto dal Codice delle Assicurazioni.