In caso di furto della carta bancomat, esclusa o, almeno, indimostrata la possibilità che le operazioni potessero essere effettuate abusivamente senza la conoscenza del Pin, deve ritenersi accertata, in modo univoco, la palese violazione, da parte del cliente, dell’obbligo di custodire segretamente e separatamente dalla carta il relativo Pin. La violazione di tali precisi obblighi contrattuali integra la colpa grave a carico del cliente concorrente con la oggettiva inosservanza delle citate regole contrattuali.