La normativa interna alla Banca d’Italia per il funzionamento dell’ABF (Guida operativa per il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, Parte Prima, Sezione II, paragrafo 2.4.3) prevede, inoltre, che “Nel caso in cui il cliente muoia nel corso del procedimento, ovvero perda la capacità di agire, o ancora si apra una successione a titolo particolare o universale relativa al rapporto contrattuale oggetto di ricorso, il procedimento prosegue nei confronti delle parti originarie, a meno che i successori non manifestino autonomamente l’interesse a subentrare nel ricorso. In quest’ultimo caso la Segreteria tecnica acquisisce al fascicolo del ricorso la manifestazione di volontà dei successori e la pronuncia è emessa nei loro confronti. …”. E’, pertanto, del tutto ammissibile la richiesta del figlio della ricorrente di proseguire nel ricorso inoltrato dalla de cuius.