Nel caso in cui i ricorrenti contestino la non correttezza della condotta tenuta dalla banca in relazione alla mancata segnalazione dell’opportunità di compensare le somme indisponibili giacenti su un proprio conto con l’esposizione debitoria esistente su altro conto, sebbene sia possibile segnalare momenti di opacità nella condotta della banca, non possono essere accolte la richiesta di restituzione degli interessi passivi percepiti sul secondo c/c fino alla data di estinzione del fido e la contestuale richiesta di risarcimento del danno laddove risulti che i ricorrenti non abbiano mai in alcun modo manifestato una volontà di rimborso dei fidi concessi, peraltro di notevole consistenza, a mezzo delle proprie liquidità. Circostanza questa confermata dalle rinnovate richieste nel corso degli anni di aumento e ristrutturazione degli stessi affidamenti, di cui i ricorrenti hanno indubbiamente beneficiato.