Il bonifico è qualificabile come un incarico (mandato – delegazione di pagamento), conferito dal cliente alla banca, che solitamente si inserisce nel più ampio servizio di cassa offerto dalla banca con il contratto di conto corrente di corrispondenza (art. 1719 cod. civ.). All’esecuzione dell’ordine di bonifico risulta, pertanto, applicabile l’art. 1856 cod. civ., in tema di esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, o da altro cliente, che prevede che il banchiere risponda secondo le regole del mandato, con rinvio all’art. 1710 cod. civ. e, quindi, alla diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1°, cod. civ. Tale rinvio, non essendo puntuale, deve essere meglio riferito alla diligenza professionale di cui al comma 2° dell’art. 1176 c.c., rapportata al tipo di attività svolta. Il grado di diligenza cui è tenuto l’intermediario nell’esecuzione delle disposizioni che gli siano state impartite dal cliente è, infatti, da individuare nella diligenza del c.d. bonus argentarius.