Al pari del conto corrente, anche il deposito titoli in amministrazione è un contratto bancario disciplinato dalle norme civilistiche (art. 1838 c.c.) e rientra, pertanto, tra le operazioni ed i servizi bancari e finanziari di cui al paragrafo 4, Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia; per questo, anche il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari – determinato dall’esistenza di un contratto di deposito titoli in amministrazione – è assoggettato alle Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia. Tale valutazione non è inficiata dalla circostanza che il contratto di deposito titoli in amministrazione svolge una funzione normalmente ancillare rispetto alla prestazione di servizi d’investimento; trattasi, infatti, pur sempre di un contratto avente una causa tipica e non avente come oggetto specifico la prestazione di servizi di investimento e che vale invece a disciplinare, sotto un particolare, delicato profilo, il rapporto fra la banca ed i propri clienti, anche se questi contemporaneamente rivestano la qualifica di investitori e siano come tali interessati da discipline e tutele ulteriori (specificamente dettate dal testo unico dell’intermediazione finanziaria, d. lgs. n. 58/1998, e dai relativi regolamenti di attuazione), rispetto a quella applicabile al deposito dei titoli in amministrazione.