In caso di furto della carta di debito, la ristrettezza estrema dell’arco temporale che va dal furto ai prelievi non può non fare presumere che il PIN fosse facilmente accessibile a chi si era impadronito del portafoglio della vittima del furto. Ciò non solo contrasta con gli obblighi contrattuali di custodia, ma anche con i dettati del principio di autoresponsabilità, individuando una negligenza grave nella condotta del cliente (nel caso di specie: a) il furto era avvenuto tra le ore 18:00 e le 18:15; b) i prelievi “fraudolenti” erano stati disposti prima del blocco della carta (effettuato alle ore 18:51), in un arco temporale ravvicinato (15 minuti circa) e presso tre diversi intermediari).