Nel caso in cui risulti che l’ordine di bonifico effettuato dal cliente fu dato con “disposizione irrevocabile” (giusta la previsione espressa contenuta nel Foglio informativo “operazioni estere” con riferimento, tra le altre “a tutti i bonifici transfrontalieri ordinati”) e che, dopo avere dato l’ordine di bonifico all’intermediario, lo stesso cliente ebbe a confermare “l’avvenuto pagamento” comunicandolo al ritenuto venditore, risulta evidente che la richiesta risarcitoria avanzata dal cliente, il quale sostenga che il bonifico on line sarebbe avvenuto “nonostante i ripetuti tentativi di bloccare il pagamento di tale somma”, si riveli totalmente priva di fondamento giuridico. Sia perché l’ordine di bonifico era irrevocabile, sia perché, una volta eseguito il pagamento, un’eventuale revoca dell’ordine sarebbe stata priva di alcun effetto giuridico.