La clausola contrattuale delle condizioni per la richiesta e l’utilizzo della carta di credito prepagata alla stregua della quale vige in capo al titolare della carta un obbligo di custodia dei codici di accesso segreti secondo l’ordinaria diligenza e la responsabilità dell’emittente è esclusa in caso di incauta comunicazione a terzi dei propri dati personali e/o strumenti di identificazione e legittimazione, ove la si intendesse come clausola di esonero dell’intermediario da ogni responsabilità, apparirebbe di assai dubbia legittimità ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 206/2005, c.d. codice del consumo, alla stregua del quale “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…); b) escludere o limitare le azioni o di diritti dei consumatori nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.