L’obbligo di invio delle comunicazioni ex art. 118 TUB in materia di ius variandi non opera laddove la variazione delle condizioni di interesse applicate al rapporto di conto corrente non risulti indotta da determinazione unilaterale dell’intermediario, posto che il tasso d’interesse applicato risulta commisurato alle variazioni del tasso Euribor mensilmente rilevate.