In merito ad operazioni fraudolente poste in essere a danno di titolari di conti on line deve ritenersi che la banca abbia posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del sistema informatico e prevenire eventuali utilizzi fraudolenti dello stesso da parte di terzi, adempiendo con la dovuta diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2) ai suoi doveri di custodia del patrimonio del cliente, laddove abbia provveduto all’introduzione, già da tempo disponibile opzionalmente all’epoca delle contestazioni, di ulteriori e più avanzate misure di sicurezza per i conti correnti con operatività on line. Dispositivi di sicurezza, questi, più affidabile di quelli in precedenza utilizzati, la cui attivazione era stata comunicata alla clientela in forma personalizzata tramite posta elettronica e, comunque, nell’apposito foglio informativo (relativo al servizio di home banking) a disposizione della clientela, oltre che nelle filiali, anche sul sito internet. Per converso, deve ritenersi che il cliente non abbia adempiuto agli obblighi di diligenza previsti a sua carico laddove lo stesso non abbia mai richiesto tale dispositivo, né si è avvalso dell’ulteriore servizio disponibile, che lo avrebbe avvisato tramite SMS direttamente sul cellulare e/o via mail dell’avvenuto addebito di bonifici inoltrati attraverso il canale internet.