L’eventuale presenza di un’espressa clausola del contratto di conto corrente con cui si convenga tra intermediario e cliente che le spese di istruttoria sostenute dal primo in relazione ad eventuali richieste di affidamento formulate dal secondo vengano sopportate interamente da quest’ultimo e regolate tramite addebito in conto, costituisce una circostanza che non basta a legittimare l’intermediario ad acquisire le visure ipocatastali nella totale inconsapevolezza del cliente, e senza dunque nemmeno prospettare preventivamente a quest’ultimo non solo, e non tanto, (i) il carattere essenziale di quella documentazione ai fini della valutazione della richiesta (la necessità di tali documenti per la banca potendo, ai margini, pure considerarsi rientrare nella sfera del notorio), ma anche, e soprattutto, (ii) il tipo di documenti in concreto necessari, il costo connesso alla loro acquisizione, e la possibilità per il cliente di provvedere direttamente ad acquisirli per poi consegnarli all’intermediario.