La competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario a valutare le domande relative alle “polizze assicurative”, pur collocate dall’intermediario, si determina in forza dell’incontestabile rapporto di accessorietà del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento. Laddove la stessa polizza non risulti collegata ad alcun contratto di finanziamento o di apertura di credito, non essendo rispettata la suddetta condizione di “collegamento accessorio”, deve escludersi la competenza dell'ABF a decidere sul ricorso.