In caso di bonifico fraudolento a mezzo il servizio di home banking, non fornisce la prova della propria diligenza la banca che si limiti a dedurre di aver offerto alla propria clientela la sottoscrizione del servizio di “sms-alert” e di aver pubblicizzato e messo a disposizione gratuitamente un dispositivo di sicurezza particolarmente evoluto dal punto di vista tecnologico (la c.d. chiave elettronica o token), di cui il cliente non si era avvalso. La semplice “offerta” del dispositivo di sicurezza alla propria clientela, infatti, non vale ad integrare quel grado di diligenza professionale che è richiesto alla banca e che postula non la semplice messa a disposizione, bensì l’imposizione al cliente, per via contrattuale, di determinati dispositivi di sicurezza, quando questi siano il frutto della tecnologia più evoluta e pertanto capaci di scongiurare rischi ai quali il cliente sarebbe altrimenti esposto.
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