Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie deve non solo essere inviato, ma deve altresì pervenire a conoscenza del destinatario, richiamando i principi generali posti dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ.. Perché operi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, stabilita da tale ultima disposizione, occorre che sia provata la circostanza che la comunicazione a lui diretta sia giunta a destinazione. Tale circostanza è suscettibile di prova mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione. Peraltro, posto che l'art. 4, comma 7, del Codice deontologico stabilisce che “i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”, vi è la necessità per l'intermediario di acquisire elementi di prova (anche) circa la data di spedizione del preavviso per le importanti conseguenze ad essa correlate e l’esigenza, quindi, di adottare forme di spedizione, quali la lettera raccomandata (o altre equivalenti), che consentano di dare certezza non solo alla data di ricevimento del preavviso, ma anche a quella di spedizione.