Con riferimento alla comunicazione di cui al citato art. art. 4, VII co. del codice di buona condotta – il quale dispone che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie” – pur non espressamente prescritta alcuna forma ad probationem, è indiscutibile che la prova della effettiva conoscibilità del suo contenuto da parte del destinatario, pur potendosi liberamente assolvere, sia necessaria ai fini della sua efficacia. Costituisce dunque onere dell’intermediario produrre l’avviso di ricevimento della relativa comunicazione a mezzo raccomandata, ovvero fornire in altro modo, purché di equivalente capacità probatoria, la dimostrazione della effettiva conoscibilità del suo contenuto da parte del destinatario, non essendo a tal fine sufficiente, per le ragioni sopra esposte, la prova del suo mero invio.