La clausola che prevede che “Le scritturazioni contabili e le registrazioni effettuate da Poste Italiane in relazione al servizio [omissis] fanno prova delle operazioni eseguite. Il correntista accetta sin d’ora gli addebiti conseguenti ad operazioni disposte mediante il servizio [omissis], senza bisogno di alcun preavviso o conferma delle disposizioni impartite”, deve essere evidentemente riferita ad operazioni poste in essere dal titolare del conto, mentre, laddove la si dovesse intendere come accettazione anticipata ed irrevocabile di qualsiasi addebito sul conto stesso, persino se derivante da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi e favorite dalla vulnerabilità del sistema informatico adottato dall’intermediario, la stessa non andrebbe esente dalla censura di nullità parziale ai sensi della lett. t) dell’ art. 33 del c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. 6/09/2005 n. 206) nella sua prima parte perchè determinante “… inversioni o modificazioni dell’onere della prova”, nonché, nella sua seconda parte, ai sensi del successivo art. 36, comma 2, lett. b), in quanto finalizzata a “escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista … in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.