La clausola che prevede che l’intermediario “… non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmesse attraverso il servizio [omissis], che si siano verificate per cause ad esso non imputabili” ha un contenuto meramente riproduttivo dei principi generali in tema di responsabilità civile, in forza dei quali nessuno può essere tenuto a risarcire un danno verificatosi “per cause ad esso non imputabili”, salve le sole fattispecie di c.d. responsabilità oggettiva, eccezionalmente previste da specifiche norme giuridiche in casi del tutto estranei a quanto oggetto della presente vertenza. La suddetta previsione negoziale è pertanto priva di effettiva valenza e certamente inidonea ad importare alcuna limitazione di responsabilità in favore dell’intermediario.