Posto che le disposizioni regolatrici dell’ABF non contemplano il tentativo di conciliazione delle parti, è opportuno rammentare che la possibilità che questo Collegio esperisca siffatto tentativo non appare compatibile con la natura prettamente documentale del procedimento, il quale, del resto, non prevede lo svolgimento di udienze. L’alternatività rispetto alla conciliazione è testimoniata anche dalle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, ove si dispone che la pendenza di un tentativo di conciliazione è elemento ostativo della presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e che «Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa» (sez. I, § 4).