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Dossier

Home banking | Clausole contrattuali | Vessatorietà

Collegio di Roma, 22 ottobre 2010, n.1153

15 Luglio 2011

 

Non possono ritenersi valide le clausole contrattuali sulla base delle quali si vorrebbe affermare il principio della irresponsabilità della banca, quale quella secondo cui: il cliente è responsabile della custodia e dell’utilizzo corretto dei codici di accesso al servizio di internet banking; nel caso di indesiderata presa di conoscenza di tali codici da parte di terzi il cliente è tenuto a farne immediata denuncia alla banca e alla competente autorità pubblica; fino al momento del blocco del servizio il cliente risponde di tutte le operazioni effettuate, anche se mediante indebito o illecito utilizzo da parte di terzi dei codici di accesso. Siffatta clausola, infatti, è riconducibile, in considerazione del loro contenuto, alla previsione dell’art. 33, comma 2, lettera b) del codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005), alla stregua del quale “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…); b) escludere o limitare le azioni o di diritti dei consumatori nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Pertanto, la clausola sopra riportata, in quanto vessatoria, deve ritenersi inopponibile al consumatore: la legge citata (art. 36, comma 3) ne sancisce infatti la nullità, la quale “opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.


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