In ottemperanza agli obblighi comunitari, rilevanti anche laddove al momento del fatto contestato presenti in direttive comunitarie che sono ancora inattuate (o non correttamente attuate) attuate) e delle quali sia scaduto il termine per l’attuazione, purché con contenuto sufficientemente dettagliato, preciso ed incondizionato (nel caso di specie, la Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), il rischio dell’utilizzo fraudolento dello strumento informatico, ricade principalmente sulla banca, che è pertanto tenuta a rimborsare le somme illecitamente prelevate da terzi, al netto di una franchigia, salvo il caso in cui il cliente sia incorso in colpa grave (o abbia commesso dolo).