In caso di ritardo nella stipula dell’atto di surroga da parte della banca cedente in una procedura di “portabilità” di un mutuo fondiario, laddove la richiesta di surroga, avviata tramite procedura interbancaria, sia stata inoltrata alla banca originaria in data 13 novembre 2010 e la stipula dell’atto si sia perfezionata in data 26 gennaio 2010, con un ritardo di due mesi e quattordici giorni, ed a fronte di un capitale residuo pari ad euro 112.015,32, il risarcimento dovuto al richiedente ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009, è quantificabile in euro 3.360,46, pari all’1% del capitale residuo (euro 112.015,32) moltiplicato per ciascuna mensilità e/o frazione di mese (euro 1.120,15 x 3).