La chiusura del conto corrente da parte della banca avvenuta quattro mesi dopo la richiesta del cliente e, dunque, ben oltre i termini previsti dall’art. 1855 c.c., non può essere giustificata né dalla mancata richiesta di chiusura del servizio accessorio di Home Banking collegato al conto corrente, né dal fatto che, alla data in cui venne formulata la richiesta di estinzione del c/c, il correntista non aveva ancora saldato l’importo dovuto per la perizia sugli immobili dati in garanzia alla banca. Da un lato, infatti, il servizio di home banking costituisce una modalità di fruizione accessoria del contratto di conto corrente priva di autonomia sotto il profilo negoziale, sicché la richiesta di chiudere il conto comprende implicitamente anche il suo utilizzo in modalità home banking. Dall'altro lato, l’esistenza di un saldo negativo derivante da un credito residuo della banca nei confronti del correntista non può mai costituire un valido motivo per rifiutare la chiusura del conto e per continuare a conteggiare interessi e spese a carico del cliente.