Al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, la banca deve, nelle procedure di rilascio di carte di credito, e in particolare di quelle del tipo c.d. “revolving”, attuare, eventualmente d’intesa e in collaborazione con la rete distributiva di cui si avvale, forme di assistenza e informazione al cliente, che consentano a quest’ultimo di acquisire piena consapevolezza in ordine alle condizioni contrattuali di rilascio e di esecuzione del rapporto, ai meccanismi di calcolo degli interessi e ai tassi applicati. Ciò anche al di là delle risultanze documentali consegnate al cliente e da questi sottoscritte.