Nei rapporti di c.d. e-banking compete all’intermediario non solo l’obbligo di costante aggiornamento tecnico dei presidi di protezione del proprio sistema informatico, ma anche quello di adozione di ogni soluzione idonea a prevenire o ridurre le possibilità di accesso fraudolento al conto on line, quali, ad esempio, l’invio al titolare del conto di appositi “sms alert” di conferma di ogni singola operazione o l’adozione di sistemi capaci di generare credenziali di accesso monouso (c.d. token) (nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che l’anomalia delle operazioni fraudolentemente eseguite da terzi (n. 83 operazioni di ricariche telefoniche in un solo giorno) ha reso evidente l’inadeguatezza del sistema informatico dell’intermediario che avrebbe dovuto autonomamente rilevare tale anomalia e provvedere immediatamente al blocco cautelativo dell’operatività del conto stesso, già dopo i primi addebiti. Risultato che, analogamente, sarebbe stato raggiunto dall’intermediario se avesse adottato il sistema di invio di appositi segnali di allarme mediante “sms alert” che avrebbero posto la cliente in condizioni di avere pressoché immediata cognizione dell’utilizzo abusivo del suo conto on line e disporne, ove a tanto non avesse già autonomamente provveduto l’intermediario, il blocco).