In relazione alle operazioni di pagamento delle quali sia contestata dal cliente la relativa autorizzazione, l’art. 10, comma 1, del D. Lgs., il quale pone a carico dell’intermediario l’onere di dimostrare che “… l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti”, impone all’intermediario non solo l’obbligo di costante aggiornamento tecnico dei presidi di protezione del proprio sistema informatico, ma anche quello di adozione di ogni soluzione idonea a prevenire o ridurre l’uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quale, ad esempio, l’invio al titolare della carta di appositi “sms alert” di conferma di ogni singola operazione o l’adozione di codici di accesso monouso, e costituisce applicazione specifica del generale dovere di esecuzione secondo buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ. e dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. che impone al debitore della prestazione un obbligo di diligenza qualificato, da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.