L’art. 7 del D.Lgs. 11/2010, in linea con la prassi negoziale del settore formatasi sulla scorta delle indicazioni comunitarie e in applicazione dei generali doveri di buona fede e di diligenza di cui rispettivamente agli art. 1375 e 1176 cod. civ., prevede una serie di obblighi concernenti la custodia separata della carta di pagamento dal relativo codice di utilizzo e le modalità di denuncia del loro eventuale furto o smarrimento, al fine di “garantire la sicurezza dei dispostivi personalizzati” ed impedirne l’uso fraudolento da parte di terzi, ovvero mediante accesso. Di particolare rilevanza è l’obbligo del cliente di denunciare “senza indugio” ogni caso di “smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato” (v. art. 7 cit., comma 1, lett. b) dello strumento di pagamento, essendo intuitivo che il tempestivo assolvimento di tale obbligo ne limiti radicalmente le possibilità di utilizzo fraudolento da parte di terzi.