Pur dovendosi censurare il mancato invio da parte dell’intermediario di appositi sms alert, maggiore rilievo causale sembra doversi annettere alla mancata osservanza del dovere di immediata denuncia posto a carico del cliente dall'art. 7 del D.Lgs. 11/2010, laddove il primo prelievo data al 28/04/09 e l’ultimo al 19/06/09, mentre la denuncia all’intermediario è stata effettuata solo in data in data 26/06/09, senza che il cliente abbia fornito prove, o almeno argomenti di prova, di propria incolpevolezza nel ritardo e con conseguente sua responsabilità in ordine ai prelievi antecedenti la denuncia stessa. La data delle denuncia (26/06/09) sembra infatti dimostrare che il cliente disponeva di possibilità di accesso telematico al conto, dato che, altrimenti, avrebbe avuto notizia dell’ultimo prelievo solo in epoca successiva al 30/06/09, con la ricezione del relativo estratto se mensile, o comunque con l’estratto al 30/06/09 se trimestrale.