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Dossier

Deposito di titoli in amministrazione | Esercizio del diritto di riscatto delle azioni | Condotta dell’intermediario

Collegio di Milano, 03 dicembre 2010, n.1395

3 Agosto 2011

La vendita (per mezzo del “prelievo” dal deposito titoli del cliente) delle azioni in seguito all’esercizio del diritto di riscatto da parte dell’azionista che, detenendo una partecipazione superiore al 5%, ha esercitato il diritto di riscattare tutte le partecipazioni inferiori al 2% del capitale sociale posseduto dagli altri azionisti, è operazione non soggetta a discrezionalità né della banca stessa né dei detentori di azioni. In tale ipotesi, la condotta dell’Intermediario deve ritenersi perfettamente conforme ai canoni di diligenza e correttezza, non potendosi ravvisa in un siffatto comportamento alcuna violazione dell’obbligo di diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2°, cod. civ., né dell’obbligo di buona fede e correttezza ex art. 1175, cod. civ..


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