Nell’attuale cornice normativa, un “diritto” alla rinegoziazione è ipotizzabile solo con riguardo ai mutui a tasso variabile, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale (c.d. ”rinegoziazione imposta”) ai sensi dell’articolo 3, D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (c.d. “decreto Tremonti”), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, tramite un meccanismo di riduzione e blocco dell’importo della rata d’ammortamento, con eventuale allungamento oneroso della durata del finanziamento. Naturalmente non è escluso che le parti possano giungere, su basi esclusivamente volontarie, alla modifica, in senso più favorevole per i clienti, delle condizioni per il rimborso delle somme originariamente pattuite. Ma ciò, appunto può avvenire solo su basi volontarie e ciò implica il riconoscimento della completa autonomia negoziale dell'intermediario.
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