Nel caso in cui l’art. 3 del contratto di mutuo, nell’ipotesi di anticipata estinzione, preveda che “il mutuatario che corrisponde le spese di istruttoria con trattenuta mensile dovrà provvedere al pagamento delle stesse in un’unica soluzione contestualmente all’estinzione”, deve ritenersi inoperante la disciplina prevista dall’art. 8 D.L. 7/2007, la quale sancisce la nullità dei patti, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con cui si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione.
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