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Dossier

Home banking | Responsabilità della banca | Frode telematica

Collegio di Milano, 22 giugno 2010, n.584

3 Agosto 2011

In ipotesi di frode telematica deve ritenersi né diligente né adeguato all’urgenza imposta dalla situazione il comportamento dell’intermediario il quale si sia limitato a richieste telefoniche generiche all’altro intermediario, mentre avrebbe dovuto segnalare la natura fraudolenta (e non erronea) dell’operazione e comunicare immediatamente alla Polizia Postale l’indirizzo IP assegnato all’utente che ha effettuato il bonifico on line, senza attendere la relativa richiesta, onde provocare il sequestro urgente del mezzo di pagamento in funzione dell’accertamento del reato, in attesa dell’intervento del pubblico ministero, ex art. 354 cpp..


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