Non può essere accolta la domanda con cui il ricorrente, imputando all’intermediario la mancata surroga del contratto di mutuo a condizioni più favorevoli con altro intermediario, chieda la rinegoziazione del tasso d’interesse del contratto di mutuo (da fisso a variabile), posto che non si rinviene alcuna norma in materia che in qualche modo imponga all’intermediario siffatta condotta.
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