Laddove l’erronea segnalazione in una Centrale Rischi privata abbia causato un danno da lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore” impedendo al cliente di stipulare un mutuo più conveniente con altro intermediario, il danno derivante dalla perduta occasione contrattuale, che presuppone in ogni caso l’assoluta verosimiglianza del buon esito delle trattative, si inquadrerebbe nel c.d. danno da perdita di chance. In tal caso, qualora il giudice non disponga di elementi utili per quantificare il danno, può ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., pur non potendo prescindere dalla prova, da parte del danneggiato, degli elementi atti a dimostrare, anche solo in modo presuntivo e basato su un calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire un vantaggio, posto che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone che risulti comprovata comunque l’esistenza di un danno risarcibile.
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