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Dossier

Bancomat e carte di debito | Utilizzo fraudolento | Responsabilità dell’intermediario

Collegio di Milano, 24 novembre 2010, n.1357

3 Agosto 2011

In caso di sostituzione della carta bancomat la banca deve ritenersi obbligata a provvedere a disattivare la carta estinta, dovendo ritenersi responsabile per le operazioni disconosciute dal cliente effettuate con quest'ultima. A seguito della sostituzione della carta, infatti, devono ritenersi venuti meno gli obblighi contrattuali di custodia della carta originaria e del relativo pin in capo al titolare, la cui vigenza presupponeva la esistenza ed operatività della carta. E comunque, non vi è dubbio che il cliente, in assoluta buona fede è legittimato a ritenere, dal momento della sua sostituzione, inutilizzabile, per se e per altri la prima carta, trascurando, così, ogni cautela nella sua conservazione.


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