Deve ritenersi sorretto da giusta causa il recesso dalle trattative per la surroga del mutuo laddove la mancata disponibilità dell'istituto alla surroga sia stata determinata dal presentare il coniuge del richiedente, cointestatario del mutuo in questione, un "rischio elevato", non avendo regolarmente onorato le rate del finanziamento che gli era stato concesso. In tal senso non può revocarsi in dubbio che la scoperta del rischio elevato connesso a uno dei due cointestatari del mutuo nel quale si chiedeva alla banca di subentrare rappresenti giusta causa di recesso dalle trattative e valga quindi ad escludere qualsiasi responsabilità precontrattuale della banca.
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