Entra in vigore oggi, 19 maggio 2014, il nuovo meccanismo di stoccaggio in materia di stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate, denominato “1Info”, e gestito dalla società Computershare spa.
Acquistano così efficacia le disposizioni di cui agli artt. da 116-novies a 116-duodecies del regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento emittenti) approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, attuative dell’art. 113-ter, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), emanate ai sensi del comma 5, lett. c), dello stesso articolo.
Come ricorda la Consob nel suo comunicato, di seguito ripreso testualmente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 65-septies del Regolamento emittenti, le informazioni regolamentate trasmesse al meccanismo di stoccaggio di cui sopra, si intendono trasmesse anche alla Consob, ove non diversamente stabilito. Pertanto, le medesime informazioni (ad esempio, le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione) non dovranno più essere replicate nel sistema di Teleraccolta.
Sono tenuti a trasmettere le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio (a) gli emittenti quotati i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e (b) gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico della finanza (Tuf).
Rimangono invariate le disposizioni relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, che provvedono a:
(i) diffondere al pubblico le informazioni price sensitive mediante invio del comunicato ad almeno due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR (“Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate”);
(ii) pubblicare sul proprio sito internet le informazioni price sensitive diffuse, i documenti relativi alle informazioni finanziarie periodiche, i documenti informativi sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori ed i documenti informativi relativi alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate;
(iii) trasmettere alla Consob, attraverso il sistema di Teleraccolta, i documenti relativi alle informazioni finanziarie periodiche ed i documenti informativi relativi alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.
Si rammenta, inoltre, che in relazione alle informazioni regolamentate inviate dagli emittenti ad uno SDIR, ai sensi dell’art.116-quinquies, comma 2, del Regolamento emittenti questo “può svolgere il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato per conto dei propri utilizzatori”.